La legge non richiede la presenza di un preciso impedimento, per usufruire della delega e non indica speciali formalità di creazione di tale rapporto giuridico, mentre dispone, ma questo è principio di carattere generale, l’impossibilità che il delegato, a sua volta, deleghi un terzo, il che, infatti, comporta la nullità della delega iniziale.
Come si è già visto negli schemi di convocazione dell’assemblea condominiale già proposti, la delega deve essere il più possibile dettagliata e, possibilmente, unita al modulo della convocazione.
Per comodità del lettore, di seguito si riporta un esempio.
Io sottoscritto ….., proprietario (inquilino) dell’unità abitativa sita all’int. ….., pal. ….., del condominio di via ….., delego a rappresentarmi all’assemblea condominiale del ….. (prima convocazione), o del ….. (seconda convocazione) il Sig. ….., accettando da ora tutte le decisioni del mio rappresentante sulle questioni indicate all’ordine del giorno.
In alternativa è possibile scaricare questo modello di delega generica e modificarlo con i propri dati.
Un dubbio che spesso si pone all’attenzione dell’amministratore, in sede di verifica della validità delle deleghe, è quello relativo alla c.d. «delega permanente», affidata da un condomino ad un familiare od un terzo, o comunque a persona di sua fiducia.
Secondo la soluzione prospettata dalla giurisprudenza, che condividiamo pienamente, la validità di tale delega deve limitarsi alle assemblee nelle quali si trattino argomenti di ordinaria amministrazione, dovendosi ritenere tale forma di delega «generale» e, quindi, limitata ai sensi dell’art. 1708 c.c.
In tutti gli altri casi, dunque, e per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sarà necessaria un’apposita delega «speciale», con precisazione di validità specifica, così come — ad esempio — previsto dall’art. 1108 c.c. in materia di innovazioni.